Riceviamo dal Tribunale per i Minorenni di L’Aquila.
La drammatica emergenza dei profughi provenienti dall’Ucraina impone un eccezionale e comune impegno delle istituzioni nel tentativo di fornire adeguata accoglienza ed attivare tutti i percorsi di assistenza volti a garantire il rispetto della protezione umanitaria e prevenire possibili abusi delle condizioni di vulnerabilità in cui gli stessi versano.
Al fine di evitare equivoci e di sgomberare il campo da possibili distorsioni dell’informazione che viaggia anche sui social network – quasi sempre in buona fede ma con scarsa conoscenza delle norme che regolano anche le misure di accoglienza – è fondamentale chiarire che: dai paesi in guerra NON si fanno adozioni – lo specificano le leggi internazionali e lo motiva il buon senso; inoltre, lo ha ribadito di recente l’Ambasciata d’Ucraina anche nei confronti dell’Italia.
Fortunatamente la maggioranza dei minori che giungono nel nostro territorio sono accompagnati da un genitore o da un parente.
In ogni caso, qualunque sia il mezzo mediante il quale i profughi ucraini arrivino in Italia occorre sempre considerare che, quando si tratta di minori non accompagnati da almeno da uno dei genitori, la legge dispone che la loro situazione debba essere valutata dagli Uffici Giudiziari Minorili (Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni e Tribunale per i Minorenni).
A questo proposito, sono state già diramate direttive essenziali da parte della Procura della Repubblica e del Tribunale per i Minorenni, affinché le Forze dell’Ordine, con il coordinamento delle Prefetture e l’ausilio degli altri Enti preposti, come la Direzione Regionale della Protezione Civile, segnalino agli Uffici Giudiziari, con urgenza e completezza, gli arrivi in Abruzzo di tutti i minori ucraini che non siano accompagnati da almeno uno dei genitori.
In tali casi, senza una decisione del Tribunale per i Minorenni qualunque accoglienza di minori – anche se provenienti da orfanotrofi o apparentemente in stato di abbandono – non può avvenire legalmente; non è possibile – allo stato – disporre forme di affido o di qualunque tipo di accoglienza presso famiglie, privati o soggetti non abilitati senza il preventivo intervento degli Uffici Giudiziari Minorili, che sono tenuti a tutti gli accertamenti del caso.
L’inosservanza dei canali istituzionali che passano attraverso gli Uffici Giudiziari Minorili va scongiurata, in quanto rischia di essere pregiudizievole per i minori, tutti particolarmente vulnerabili, di violare norme anche penali e addirittura di agevolare – pur se involontariamente – possibili condotte pericolose di terzi, improntate a scarsa trasparenza o al perseguimento di fini diversi, quando non illegali.
L’accoglienza non è efficace se diviene una manifestazione solo emotiva. Essa deve avvenire nelle forme e mediante le competenze previste. Solo entro questi binari la solidarietà della comunità civile sarà di aiuto alle istituzioni e, soprattutto, ai minori cui è rivolta.